Iscrizione anagrafica cittadini italiani
SETTORE: 1 - Servizi al cittadino
SERVIZIO: Demografici
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Richiesta di iscrizione anagrafica di CITTADINI
ITALIANI
DESCRIZIONE: I cittadini che intendono trasferire la residenza nel Comune,
o cambiarla all'interno dello stesso, possono presentare le dichiarazioni
anagrafiche attraverso l'apposito sportello comunale, oppure per raccomandata o
per via telematica.
In occasione del cambio di residenza il rilascio del
tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul libretto, è
stato sostituito dall’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati
nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Tramite le apposite funzioni rese
disponibili attraverso il Portale dell’Automobilista il cittadino,previa
registrazione, può scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza,
così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità
Avviso
Dal 27 aprile 2022 tutti i cittadini possono richiedere online al link https://www.anagrafenazionale.interno.it/ il cambio di residenza o di dimora da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Può essere richiesto anche il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune. Necessario SPID - CIE o CNS
Come fare la domanda
Scaricare il modello "Dichiarazione di
residenza", compilarlo in ogni sua parte, firmarlo (è richiesta
la firma autografa i tutti i dichiaranti maggiorenni) e presentarlo all'Ufficio
Anagrafe nelle modalità indicate qui di seguito unitamente a copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità (es: carta
d'identità/patente/passaporto).
Nel caso in cui il modulo non sia compilato nelle parti
obbligatorie e non venga firmato da tutti i dichiaranti maggiorenni, e in
assenza dei documenti necessari da allegare, la dichiarazione sarà
irricevibile.
Modalità di presentazione
La "Dichiarazione di
residenza" deve essere compilata, sottoscritta e presentata con una delle seguenti modalità:
- Presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, P.zza Arringo n° 7;
- inviato per via telematica agli indirizzi istituzionali del Comune di Ascoli Piceno: PEC comune.ap@pec.it (da preferire); mail: protocollo@comune.ap.it
Tempi di risposta del servizio
48 ore dal ricevimento dell'istanza (potrà essere rilasciata solo certificazione relativa alla residenza e allo stato di famigllia limitatamente alle informazioni documentate).
Gli accertamenti saranno svolti entro i 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, si applicherà il principio del silenzio-assenso.
Nel caso vengano accertate dichiarazioni non corrispondenti al vero, si incorrerà nella decadenza dai benefici acquisiti e nel rilievo penale della dichiarazione mendace con segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Potere Sostitutivo
Titolare del Potere Sostitutivo, come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.27 del 12.3.2013, è il Segretario Generale che è responsabile del procedimento sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente responsabile del procedimento.
Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail:
segretariogenerale@comune.ap.it
Modulistica
Normativa
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 - Legge n. 241/1990.
Per Approfondire:
CHE
COS'E' LA RESIDENZA ANAGRAFICA
e PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
La residenza anagrafica è definita dall'art.43 del c.c.: "La residenza è
nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (Vedi anche l'art.3,
c.1, del d.P.R n.223/1989); "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui
essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Pertanto ai
sensi del Codice Civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il
luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ.
Ministero dell'Interno n.21/2001).
Una precisa e attuale definizione della residenza
anagrafica la si trova in una sentenza della
Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n.
1738:
"La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e
volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della
permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi
stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle
normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la
persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di
residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando
possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass.
Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno
1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio
1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora
abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo,
ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione,
bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle
normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva
che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve
tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta
nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale
dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa,
di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare
la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il
soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a
tale dichiarazione.
Ne consegue che:
1. le persone hanno
l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di
residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
2.
l'ufficiale di anagrafe ordina
gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e
dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di
legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la
registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera
stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro
20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha
l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a
verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione
quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà
per legittimare l'occupazione dell'immobile.
Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla
richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero
emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati,
la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il
Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e
comunicare agli interessati l'esito dei controlli e la possibilità che la
richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10
giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni
all'istanza.
-Qualora il Comune ricevesse
nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli
interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere
trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
-Qualora entro 10 giorni
dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al
Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione, i
termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi
previsti (45 giorni dall'istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà
più essere contestato sulla base del principio del "silenzio-assenso".
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà
annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare
l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione
non fossero mai avvenute.
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di
famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano
legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela,
amicizia o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la
persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono
richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.
Contatti
Ufficio Anagrafe
Piazza Roberto Strulli - 63100 Ascoli Piceno.
Per informazioni
tel.: 0736 298528 298552 298504
PEC: comune.ap@pec.it
Mail: protocollo@comune.ap.it
Responsabile del procedimento
Romina Pica
Dirigente del settore
Cristina Mattioli