CHE
COS'E' LA RESIDENZA ANAGRAFICA
e PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
La residenza anagrafica è definita dall'art.43 del c.c.: "
La residenza è
nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (Vedi anche l'art.3,
c.1, del d.P.R n.223/1989); "
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui
essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi". Pertanto ai
sensi del Codice Civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè
il
luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ.
Ministero dell'Interno n.21/2001).
Una precisa e attuale definizione della residenza
anagrafica la si trova in una sentenza della
Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n.
1738:
"
La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e
volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della
permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi
stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle
normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la
persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di
residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando
possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass.
Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno
1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio
1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora
abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un
luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia l'elemento soggettivo
non può essere una mera intenzione,
bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle
normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva
che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve
tendenzialmente corrispondere una
situazione reale e di diritto contenuta
nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale
dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa,
di voler risultare residente,
non è di per sé sufficiente a determinare
la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il
soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a
tale dichiarazione.
Ne consegue che:
1. le
persone hanno
l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di
residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
2. l'ufficiale di anagrafe
ordina
gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e
dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di
legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la
registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera
stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata
entro
20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo
per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il
requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale,
proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per
legittimare l'occupazione dell'immobile.
Tali controlli devono essere esperiti
entro 45 giorni dalla
richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero
emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati,
la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il
Comune dovrà
sospendere i termini del procedimento e
comunicare agli interessati l'esito dei controlli e la possibilità che la
richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno
10
giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni
all'istanza.
- Qualora il Comune ricevesse
nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli
interessati,
i termini del procedimento riprenderanno a decorrere
trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
- Qualora entro 10 giorni
dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al
Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione,
i
termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi
previsti (45 giorni dall'istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà
più essere contestato sulla base del principio del "
silenzio-assenso".
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà
annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare
l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione
non fossero mai avvenute.
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di
famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non
sussistano legami di
parentela
fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela,
amicizia o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto
di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti,
giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei
loro assistiti.